La sentenza emessa dal TAR Veneto circa un mese fa chiarisce il ruolo e l’attendibilità come prova legale della strumentazione appartenente alla tipologia “etilometro”; lo strumento ha un esclusivo valore durante le valutazioni preliminari dei requisiti del conducente, è poi compito della Commissione medica competente, ove fosse richiesto, sottoporre il conducente ad ulteriori esami del sangue con cui accertare l’esistenza di effettivi elementi impeditivi. Il solo esame dell’etilometro non costituisce una valida prova legale. Il chiarimento arriva alla luce del ricorso portato avanti appunto da un conducente ritenuto non idoneo per la patente di guida già posseduta; questo era stato infatti costretto dal medico ad accertamenti tramite etilometro a fiato portatile nonostante la presenza di precedenti esami a sostegno della sua capacità di guida. Dal successivo saggio per l’alcool era stata poi disposta la non idoneità del guidatore in quanto in violazione di legge. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso dell’automobilista in quanto, oltre alla semplice non validità legale dell’etilometro in quanto privo dei semplici requisiti di certezza, erano stati reputati ininfluenti dal medico i risultati di precedenti esami del sangue del conducente e non era stato rilasciato neanche uno scontrino comprovante il rilevamento effettuato durante la contestata valutazione.
14 gennaio 2016
L’uso del solo etilometro sull’automobilista non ha una validità legale
TAR Veneto, sez. III, sentenza del 18/11/2015, n. 1211